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ISTITUTO SCIENTIA.
REGISTRAZIONE n.782 serie 3 del 12/06/2002 (Uff.Entr.MS).
COD.FISC.92020870454 (Natura giuridica: Codice 12, Ente no-profit).
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STATUTO.
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Art.1 - L'Istituto Scientia è un'Associazione culturale senza fini di lucro e con durata illimitata. La sua Sede è in Massa, via Ortola 65. Le sue finalità istituzionali sono le seguenti.
A) Ricerca e divulgazione su:
- struttura dell’universo e fondamenti della realtà secondo la fisica contemporanea;
- funzionamento della mente umana in termini fisici;
- connessioni tra i due argomenti precedenti (campo di studio in cui l’Istituto Scientia è all’avanguardia in Italia);
- tecniche Yoga e di meditazione, con le corrispondenti concezioni della vita e della realtà;
- benefici che tali campi di studio possono portare all’umanità;
- discipline affini: filosofia, psicologia, medicina, biologia, chimica, ecologia ecc.;
B) Pubblicazione di ricerche, saggi e testi vari, su carta o supporto informatico, redatti o riassunti o commentati da uno o più Associati, sui temi del punto A.
C) Organizzazione di convegni, conferenze, corsi, sui temi del punto A.
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Art.2 - Gli Organi dell’Associazione sono: 1) L'Assemblea degli Associati; 2) Il Presidente, che è anche Amministratore e Responsabile legale ed è eletto dall'Assemblea degli Associati. L’Assemblea è regolamentata dagli artt.7 e 8.
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Art.3 - Può diventare Associato qualunque persona maggiorenne interessata alle ricerche condotte dall’Associazione. Requisiti per l'ammissione sono l'accettazione del presente Statuto ed il versamento di una quota associativa. L'Assemblea può escludere un Associato qualora arrechi gravi danni all'Associazione.
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Art.4 - Vi è parità ed uniformità tra gli Associati, sebbene alcuni, detti Ricercatori, partecipino attivamente alle ricerche, mentre altri, detti Sostenitori, si occupano prevalentemente della promozione delle attività dell’Associazione; tale distinzione è solo orientativa e non riguarda la gestione dell’Associazione.
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Art.5 - Il finanziamento dell'Associazione avviene tramite: 1) le quote associative; 2) la cessione di proprie pubblicazioni, che rientra nelle finalità istituzionali (art.1 B). Questi mezzi di finanziamento non sono considerati attività commerciale (art.111 commi 1 e 3 del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986); 3) eventuali contributi liberi o donazioni di modico valore.
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Art.6 - La "cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati" non è attività commerciale, ai sensi dell'art.111 comma 3 del T.U.I.R., modificato dall'art.5 del Decr. Legislativo 460/1997. Per usufruire di tale agevolazione l'Associazione si conforma alle clausole richieste dal comma 4-quinquies, qui esplicitamente riportate in forma sintetica: A) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, vanti di gestione, fondi, riserve o capitale. B) Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. C) Disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e con diritto di voto per gli associati per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione. Nota. L'uniformità del rapporto associativo è stabilita nell'art.4. D) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. E) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea degli Associati, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti. Nota. Tali criteri sono nell’art.3. L'unica carica da eleggere è quella del Presidente, art.2; la regolamentazione è nell'art.7. Le forme di pubblicità delle convocazioni ecc. sono nell'art.8. F) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
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Art.7 - Poiché A) l’Associazione si dedica soprattutto alla ricerca e alla divulgazione, B) gli Associati si trovano in diversi luoghi d’Italia, C) i loro contatti avvengono prevalentemente via Internet, D) molti hanno difficoltà ad intervenire alle Assemblee: gli aspetti amministrativi si fondano sulla fiducia tra gli Associati e la regolamentazione è snella e ridotta al minimo indispensabile. La convocazione di un'Assemblea può essere richiesta dal Presidente o da almeno 5 Associati. Inoltre è convocata un'Assemblea per il secondo giorno feriale di ogni anno (che generalmente cade il giorno 3 Gennaio) alle ore 20 presso la Sede dell'Associazione. Ogni delibera o approvazione dell'Assemblea necessita del voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. Per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione devono essere presenti almeno 5 Associati. Altrimenti sono sufficienti 3 Associati, oppure il Presidente ed almeno un Associato.
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Art.8 - La convocazione di un’Assemblea è segnalata dal Presidente agli Associati tramite comunicazione telefonica o via Internet (e-mail o altro). L'Assemblea annuale è automaticamente convocata secondo l'art.7 e gli Associati si considerano già informati, avendo approvato questo Statuto al momento dell'iscrizione (art.3). Le deliberazioni e i rendiconti sono disponibili presso la Sede dell'Associazione e sono rese note a tutti gli Associati tramite Internet o altro mezzo.
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FINE DELLO STATUTO.
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ISTITUTO SCIENTIA.
PRESIDENTE*: NORA LOMBARDI.
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(* riferito ancora all'anno 2002)

Documenti per gli associati
Istituto Scientia